Notizie ambientali
Acque minerali, conferma del riconoscimento
Entro martedì 31 gennaio, le aziende titolari di riconoscimento di acque minerali naturali devono inviare al Ministero della Salute una autocertificazione che attesti il mantenimento della caratteristiche sulle quali si basa il riconoscimento. L'autocertificazione deve essere accompagnata dai risultati di un'analisi chimico-fisica e microbiologica svolta - nello stesso anno solare - secondo i criteri fissati dal Dm 29 dicembre 2003. Il mancato rispetto della scadenza o la presentazione di una documentazione incompleta comportano la sospensione immediata della validità del decreto di riconoscimento.
Comuni e società miste: niente servizi senza gara
Una pubblica amministrazione non può affidare ad una società mista lo smaltimento dei rifiuti senza rispettare le norme di procedura e di pubblicità previste per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi. Lo ha affermato la Corte di Giustizia UE (causa C-29/04, sentenza del 10 novembre 2005), condannando l'Austria per non aver assicurato il rispetto della direttiva 92/50/Cee. La questione riguardava una cittadina di 23mila abitanti, Mödling, che aveva affidato la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti ad una azienda esterna, a parziale capitale pubblico, senza pubblicare un bando di gara.
Perdite dal depuratore? Scarico irregolare
La tracimazione di reflui della depurazione deve essere considerata uno scarico irregolare, come definito dal Dlgs 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle acque) e dovrà essere sanzionato quindi secondo quanto previsto dalla norma citata. Lo ha affermato la Corte di Cassazione (sentenza del 29 aprile 2005, n. 16274), chiamata a pronunciarsi su una situazione purtroppo frequente: in caso di sversamento dal depuratore ed immissione di liquami in modo anomalo e dannoso nel corpo ricettore, quale norma deve applicare il giudice? Decreto acque o decreto rifiuti? La sentenza ribadisce che scarico è "non solo quello attraverso un tubo, ma anche quello, irregolare, per tracimazione diretta dal depuratore".
Incenerimento rifiuti: la direttiva 2000/76/CE
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva CE 2000/76. Il provvedimento raccoglie in un unico testo il regime comunitario in materia di incenerimento dei rifiuti ed aggiorna la legislazione vigente. Fra gli obiettivi ricordiamo: riduzione delle emissioni di metalli pesanti, diossine e furani; introduzione di valori limite per lo scarico delle acque reflue provenienti dalla depurazione dei gas di scarico; recupero, per quanto possibile, del calore sviluppato e riduzione dei residui derivanti dal processo di incenerimento; maggiore informazione e partecipazione dei cittadini. Il campo di applicazione della direttiva abbraccia l'incenerimento di tutti i rifiuti, pericolosi o non pericolosi, ed ammette tecniche, condizioni di incenerimento e misure di controllo differenti. Il decreto si applica non solo agli impianti di incenerimento (impianti destinati al trattamento termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione), ma anche agli impianti di coincenerimento (la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che trattano termicamente i rifiuti).
Il PAI e gli adempimenti per i Comuni
L'11 marzo 2005 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna il decreto assessoriale che dà esecutività alla delibera della Giunta regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004 sul PAI, il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Dalla data di pubblicazione scatta il termine di 90 giorni entro il quale i Comuni e le Amministrazioni interessate dovranno adempiere agli obblighi previsti dal Piano: riportare alla scala grafica della strumentazione urbanistica vigente i perimetri delle aree a rischio R4, R3, R2 e delle aree pericolose H4, H3, H2, e adeguare contestualmente le norme dello strumento urbanistico. Gli interessati possono acquistare una copia del piano, in formato digitale su DVD, presso la ditta Ecoprint, in via Sant'Andrea 6 a Cagliari (tel. 070/42043) al costo di 18 euro, IVA compresa.
Allevamenti, al bando gli scarti di cucina
Alimentare gli animali d'allevamento con rifiuti di cucina o della ristorazione (o con materie prime per mangimi che li contengono, o sono derivate dagli stessi rifiuti) può costare fino a 45 mila euro di multa. Lo prevede il Dlgs n. 36 del 21 febbraio 2005, che contiene "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (Ce) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano". Il provvedimento aggiorna la disciplina in materia, stabilendo le sanzioni per la violazione delle disposizioni del decreto del Ministero della Salute datato 16 ottobre 2003 e delle Linee guida per l'applicazione del regolamento (Ce) 17774/2002 dettate il 1º luglio 2004.
Regole per le industrie inquinanti
Il Consiglio dei Ministri ha approvato l'11 febbraio 2005 un decreto legislativo di attuazione della direttiva 96/61 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Obiettivo della norma è completare la disciplina generale dell'autorizzazione integrata ambientale che mira a prevenire l'inquinamento provocato da attività industriali nei seguenti settori: chimico; produzione e trasformazione dei metalli e dei minerali; gestione dei rifiuti; produzione di carta e legno; concia di pelli. La Conferenza Stato-Regioni e le Commissioni parlamentari competenti hanno già espresso il loro parere sul provvedimento.
Le Regioni e l'agricoltura transgenica
Sono in vigore dal 29 gennaio 2005 le norme che disciplinano l'agricoltura transgenica. La legge 5/2005, che ha modificato e convertito il decreto legge 22 novembre 2004, n. 279, si ricollega alla Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23 luglio 2003 e definisce il quadro normativo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione e quelle convenzionali e biologiche. La normativa vuole evitare che sia compromessa la biodiversità dell'ambiente naturale e nel contempo garantire la libertà di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei consumatori. Fra gli obiettivi del legislatore vi è anche quello di salvaguardare la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale. Tra le modifiche apportate in sede di conversione al decreto-legge ricordiamo innanzia tutto la possibilità per Regioni e Province autonome di istituire, in caso d'inosservanza del "piano di coesione" previsto dalla norma, e ferme restando le responsabilità di chi causa il danno, un fondo di risarcimento e per il ripristino delle condizioni agronomiche preesistenti all'evento dannoso. Il conduttore agricolo danneggiato potrà inoltre accedere al Fondo di solidarietà nazionale previsto dal decreto legislativo 102/2004, secondo modalità ancora da definire.
