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Regione Autonoma della Sardegna
Presidenza della Giunta - Servizio Legislativo

Oggetto: L.R. 12.08.1998, n. 27 - Esercizio saltuario del servizio di alloggio e prima colazione

(All'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio)

Si premette che la legge regionale in oggetto è legge di attuazione dei principi contenuti nella legge quadro n. 217/83 ("L.Q. per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica"). In particolare l'art. 6 L.R. costituisce attuazione dell'art. 6 ultimo cpv della legge quadro: "in rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze locali le Regioni possono individuare e disciplinare altre strutture destinate alla ricettività turistica".

La legge quadro individua i requisiti minimi necessari per le varie tipologie di strutture ricettive e demanda alle Regioni la individuazione con legge di quelli necessari per l'esercizio dell'attività di affittacamere (art. 7 penultimo cpv), ma nulla dispone in ordine alle strutture individuate e disciplinate dalle Regioni ex art. 6, ultimo cpv succitato.

Ne consegue che il primo aspetto del contenuto del provvedimento di autorizzazione comunale dovrebbe essere limitato alla verifica della sussistenza dei pochi requisiti delineati dall'art. 6.

In ogni caso, per i locali in cui s'intende esercitare l'attività di "bed and breakfast", i requisiti tecnici, edilizi e igienico-sanitari (superficie minima delle camere da letto, altezza minima dei locali, servizi igienici) sono quelli prescritti dai regolamenti comunali edilizi e di igiene.

L'art. 15, lett. b), della L.R. prescrive l'accertamento della sussistenza, in capo al titolare o gestore, dei requisiti soggettivi di cui al T.U.L.P.S., nonché l'iscrizione nella sezione speciale del registro previsto dalla legge 426/71 sulla disciplina del commercio (la sez. spec. è stata istituita dalla L.Q. 217/83).

Il primo problema è relativo al fatto che non è agevole individuare nell'esercizio delle attività di cui all'art. 6 figure che possano essere definite propriamente di titolare o di gestore: si tratta di attività esercitata nella casa di abitazione in modo saltuario o anche per periodi ricorrenti stagionali, che potrebbero non essere reiterati. Si potrebbe assimilare alle figure previste dall'art. 15 quella di colui che provveda all'organizzazione di questa particolare forma di alloggio, ai fini della richiesta sussistenza dei requisiti previsti dal T.U.L.P.S..

Quanto alla iscrizione alla sezione speciale del registro della Camera di Commercio, la legge 217/1983 prevede il relativo obbligo per coloro i quali rivestano la qualità di titolari o gestori delle imprese turistiche (art. 5: "sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione di strutture ricettive ed annessi servizi turistici").

Sotto tale profilo, non pare agevole individuare le caratteristiche proprie del1a figura di imprenditore in capo a colui che organizza l'attività di "bed and breakfast". L'erogazione del servizio, inoltre, deve avvalersi della "normale organizzazione familiare", e tale concetto non pare sussumibile in quello di "impresa familiare".

È dunque di competenza regionale la disciplina normativa delle suddette fattispecie. Si rileva sotto questo profilo una carenza nella legislazione regionale di attuazione: la L.R. n. 27/98 detta una minuziosa disciplina, anche mediante specificazioni in allegati, per le varie tipologie di strutture ricettive individuate, ma l'art. 6 non risulta integrato o richiamato da nessun'altra disposizione.

La norma in oggetto individua un particolare tipo di attività ricettiva, noto nei paesi anglosassoni con il termine di "bed and breakfast", e ne profila succintamente i caratteri: il servizio di alloggio e prima colazione deve essere offerto nella casa di abitazione; deve essere esercitato saltuariamente o per periodi ricorrenti stagionali; può essere offerto in non più di tre camere con un massimo di sei posti letto e deve essere assicurato avvalendosi della "normale organizzazione familiare"; esclusivamente a chi è alloggiato si forniscono cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione; debbono essere comunicati al Comune la data di inizio e fine dell'attività.

Tali strutture ricettive sono inserite in uno specifico elenco la cui diffusione è a cura dell'Ente Provinciale per il Turismo.

In via di interpretazione sistematica si potrebbe ritenere necessario l'assoggettamento dell'attività di cui all'art. 6 L.R. all'autorizzazione comunale di cui all'art. 15 L. R. stante la collocazione dell'art. 6 nel capo II.

Si osserva però che relativamente al contenuto dell'autorizzazione, nel caso della fattispecie in esame non tutti i requisiti prescritti alle lettere a) e b) dell'art. 15 paiono necessari: ex art, 15, lett. a) si rimette alla competenza del sindaco l'accertamento della sussistenza di requisiti e caratteristiche oggettivi delle strutture ricettive, secondo quanto specificato nel testo degli articoli e negli allegati per ciascuna tipologia. Nel caso dell'art. 6 la descrizione appare stringata e non è dato riscontrare alcun riferimento di carattere tecnico, igienico sanitario o attinente alla sicurezza.

Le norme che disciplinano la classificazione delle strutture ricettive ed il segno distintivo non contengono alcun riferimento all'attività di "bed and breakfast". Quanto alla autorizzazione sanitaria, le norme (T.U. sulla Sanità Pubblica — R.D. 27.7.1934, n. 1265 - artt. 231, 232 per gli alberghi — applicabilità estesa dalla legge 16.6.1939, n. 1112 alle pensioni, locande, alberghi diurni, affittacamere, trattorie, mescita, caffè, osterie) non contengono una previsione espressa per la fattispecie in esame: trattandosi di case di civile abitazione, che presentano i requisiti richiesti ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, non dovrebbe ritenersi necessaria.

Si osserva che l'art. 6 L. R. prevede che possano essere somministrati a chi è alloggiato esclusivamente cibi e bevande preconfezionati per la prima colazione; in considerazione di questo aspetto non pare che i componenti l'organizzazione familiare debbano essere muniti di libretto sanitario.

La lettera della norma non richiede che l'attività sia svolta nell'abitazione di residenza, quindi non è dato rinvenire argomenti contrari alla possibilità di esercizio da parte di un soggetto non residente, purché abiti la casa nei periodi considerati e siano osservate tutte le prescrizioni di cui all'art. 6.

Non sono individuati dalla legge parametri che caratterizzino il servizio di alloggio in oggetto come saltuario o per periodi ricorrenti stagionali ex art. 6, mentre per altre attività (art. 12 L. R. "apertura stagionale dei residence") sono indicati periodi minimi di apertura. Argomentando ex art. 12 n. 2 si dovrebbe ritenere di competenza comunale la definizione normativa dei periodi da considerarsi saltuari o ricorrenti stagionali.

La validità annuale dell'autorizzazione comunale è prevista espressamente dall'art. 16 L.R. anche per le attività stagionalì e, per analogia, deve ritenersi anche per quelle saltuarie; il rinnovo avviene mediante il pagamento delle tasse dovute.

Quanto alla comunicazione della data di inizio e fine dell'attività se i periodi sono fissi e prestabiliti, si potrebbe non ritenere necessaria la comunicazione annuale, e si potrebbe considerare sufficiente il rinnovo dell'autorizzazione secondo la procedura descritta.

In caso di periodi non fissi e prestabiliti, in analogia con quanto prescritto dall'art. 12 L.R., la comunicazione dovrà essere effettuata annualmente.

Ciò posto, può conclusivamente affermarsi che l'attività di cui all'art. 6 L.R. dovrebbe essere soggetta ad autorizzazione comunale; i requisiti di cui all'art. 15 L.R. comma 20 lett. b) T.U.L.P.S. dovrebbero essere posseduti da colui che provvede alla organizzazione dell'attività di ricezione; non sembra necessaria l'iscrizione alla sezione speciale del registro del commercio; i componenti l'organizzazione familiare non dovrebbero essere muniti di libretto sanitario; le abitazioni dovrebbero possedere i requisiti di cui all'art. 6 L.R.; non sono previsti nè classificazioni nè distintivo; l'attività può essere esercitata da un soggetto non residente; i parametri in base ai quali poter definire il carattere saltuario dell'attività, nonchè la ricorrenza stagionale, dovrebbero essere individuati dalle normative comunali; la comunicazione al Comune della data di inizio e fine attività ha carattere annuale, ma in caso di periodi fissi e prestabiliti si potrebbe ritenere sufficiente, per gli anni successivi all'atto di prima comunicazione e al rilascio dell'autorizzazione, il rinnovo dell'autorizzazione; l'autorizzazione ha carattere annuale e il rinnovo avviene mediante il pagamento delle tasse dovute.

Codesto Assessorato, al fine di una omogenea applicazione della legge, vorrà valutare l'opportunità di formulare ed impartire idonee direttive ai Comuni e alle organizzazioni interessate.

[4 agosto 1999]

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