Ministero delle Politiche agricole e forestali
Decreto 18 luglio 2000
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000 - serie generale
Elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali
Il direttore generale delle Politiche agricole ed agroindustriali nazionali
- visto il decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'art. 84 comma i del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
- considerato che l'art. 3, comma 3 del predetto decreto ministeriale attribuisce al Ministero delle politiche agricole e forestali la cura della pubblicazione annuale dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali;
- considerato che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno fatto pervenire, nel termine stabilito dall'art. 2 del citato decreto, gli elenchi regionali o provinciali dei propri prodotti agroalimentari tradizionali;
- ritenuto di dover dare attuazione alla citata disposizione di cui al comma 3 dell'art. 3 sopra riferito, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del predetto elenco;
decreta:
Art. 1.
- In attuazione dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350 citato in epigrafe, si provvede alla pubblicazione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
- L'allegato elenco, articolato su base regionale e provinciale, costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
L'elenco pubblicato non è esaustivo dei prodotti definibili tradizionali in quanto costituisce un primo censimento degli stessi. La prima revisione dell'elenco avrà luogo entro il 31 gennaio 2001.
Art. 3.
L'inserimento di un prodotto nel predetto elenco non è costitutivo di diritti conseguenti alla pubblicazione e l'eventuale riferimento al nome geografico non costituisce riconoscimento di origine o provenienza del prodotto dal territorio al quale è riconducibile il predetto nome geografico.
Art. 4.
L'inserimento nella classe di appartenenza risponde all'esigenza di individuare il comparto merceologico più idoneo a rappresentarlo.
Art. 5.
Il nome di ciascun prodotto, il suo eventuale sinonimo o termine dialettale non può costituire oggetto di deposito e di richiesta di registrazione, ai sensi della vigente normativa comunitaria e nazionale sulla proprietà intellettuale e industriale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 6.
- Per i prodotti tradizionali iscritti negli elenchi regionali o provinciali e riportati nel predetto elenco per i quali risulti necessario accedere alle deroghe previste dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 sarà cura di questo Ministero trasmettere, ai fini dell'emissione del provvedimento di deroga, al Ministero della sanità e al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione predisposta dalle regioni e dalle province autonone ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto ministeriale citato.
- Della concessione della deroga verrà fatta annotazione nell'elenco nazionale a margine del prodotto interessato.
Art. 7.
Chiunque abbia interesse a prendere visione o trarre copia della documentazione sulla base della quale la regione o provincia autonoma ha individuato i propri prodotti tradizionali, può presentare a tal fine motivata istanza alla regione o provincia autonoma interessata.
