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Legge 25 febbraio 1992, n. 215

"Azioni positive per l'imprenditoria femminile"

Questa scheda offre una presentazione sintetica della legge 215/92, nata con l'obiettivo di promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra donne e uomini nell'attività economica e imprenditoriale.

Soggetti beneficiari

Possono accedere alle agevolazioni imprese individuali, cooperative, società di persone e società di capitali che abbiano dimensione di piccola impresa, a gestione prevalentemente femminile:

  • per le imprese individuali il titolare deve essere una donna;
  • per le società di persone e per le cooperative i soci devono essere donne almeno per il 60%;
  • per le società di capitali, le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne; gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne.

Settori di attività ammessi

  • manifatturiero e assimilati;
  • commercio, turismo e servizi;
  • agricoltura.

Iniziative finanziabili

  • avvio di attività imprenditoriali;
  • acquisto di attività preesistenti mediante il rilevamento dell'attività medesima o di un ramo aziendale, ovvero mediante affitto per almeno cinque anni;
  • realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all'introduzione di qualificazione e innovazione di prodotto, tecnologica o organizzativa, anche se finalizzata all'ampliamento e all'ammodernamento dell'attività;
  • acquisizione di servizi reali destinati all'aumento della produttività, all'innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, all'acquisizione di nuove tecniche di produzione, di gestione, di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di sistemi di qualità.

Spese ammissibili

  • impianti generali;
  • macchinari ed attrezzature;
  • acquisto brevetti;
  • acquisto software;
  • opere murarie;
  • studi di fattibilità e piani d'impresa (fino al 2% del totale dell'investimento).

Tutti i costi agevolabili sono da ritenersi al netto di IVA e di altre imposte e tasse.

Spese non ammissibili

  • beni usati (tranne che nel caso di rilevamento di un'attività preesistente);
  • acquisto di terreni e fabbricati;
  • beni realizzati in economia;
  • spese di avviamento;
  • spese di gestione;
  • mezzi mobili non indispensabili all'attività produttiva;
  • beni ad uso promiscuo;
  • imposte;
  • costo di rilevamento (in caso di cessione tra parenti entro il secondo grado);
  • costo di rilevamento (in caso di acquisizione di attività preesistente).

Risorse proprie

L'impresa deve dimostrare un apporto di mezzi finanziari esenti da agevolazioni pari al 25% dell'investimento.

Presentazione delle domande

Le spese ammissibili sono quelle inserite in programmi con avvio successivo alla data di presentazione delle domande. Per chi opta per le agevolazioni calcolate secondo il regime de minimis c'è la possibilità di chiedere agevolazioni per le spese sostenute a partire dal giorno successivo alla chiusura del bando precedente.

© 2000-2004 Centro Servizi Promozionali per le Imprese, Cagliari
http://www.csimprese-ca.net/norme/info_l-215-92.html - pagina aggiornata il 14.10.2004

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