Editoria e tariffe postali agevolate
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2002, n. 294 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2003 - riordina il regime tariffario ridotto per giornali, riviste e libri. Il provvedimento introduce le disposizioni di attuazione dell'art. 4 del D.L. 23/11/01 n. 411 in materia di tariffe postali agevolate per i prodotti editoriali.
Dal 17 gennaio 2003 possono beneficiare delle tariffe agevolate:
- le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro nazionale della stampa;
- le imprese editrici di libri;
- le associazioni ed le organizzazioni senza scopo di lucro.
L'applicazione della tariffa agevolata è però esplicitamente esclusa per:
- i giornali contenenti inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45% dell'intero stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti sono stati stipulati a titolo oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60% del totale degli abbonamenti;
- i giornali di pubblicità;
- i giornali di promozione delle vendite di beni o servizi;
- i giornali di vendita per corrispondenza;
- i cataloghi;
- i giornali non posti in vendita, ivi compresi quelli a carattere postulatorio, ad eccezione delle pubblicazioni informative delle fondazioni ed associazioni senza fini di lucro e dei giornali postulatori utilizzati dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalità di autofinanziamento;
- i giornali di enti pubblici e di altri organismi, comprese le società riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali, o che svolgano una pubblica funzione;
- i giornali contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- i giornali pornografici.
