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Sistema HACCP: le sanzioni

L'art. 5 della legge 283/62 punisce con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 600.000 a lire 60.000.000 (art. 6/4 l. 283/62) chiunqure violi il divieto di mettere in commercio alimenti

  • privati anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolati con sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale (lett. a)
  • in cattivo stato di conservazione (lett. b)
  • con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali (cfr. OM 11 ottobre 1978) (lett. c)
  • insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione (lett. d)
  • con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministero per la Sanità, o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego (lett. g)

L'art. 444 c.p. punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa non inferiore a lire 100.000 chiunque metta in commercio sostanze non contraffatte, né adulterate, ma comunque pericolose per la salute pubblica.

L'art. 515 c.p., "Frode in commercio", prevede la pena della reclusione fino a 3 anni o la multa non inferiore a lire 200.000, nell'ipotesi di vendita di una cosa mobile (alimenti) per un'altra o di una cosa mobile per origine, provenienza, quantità e qualità diversa da quella dichiarata o pattuita.

L'art. 516 vieta la vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine, sanzionando i contravventori con la reclusione fino a 6 mesi o la multa fino a lire 2.000.000.

L'art. 13 l. 283/62 punisce con l'ammenda da lire 600.000 a lire 15.000.000 l'offerta in vendita o propaganda di sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità, da chiunque rilasciati, nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in errore gli acquirenti.

Altre sanzioni:

  • mancata messa disposizione delle autorità competenti delle rilevazioni relative all'autocontrollo, qualora a seguito dell'accertamento non sia stato rispettato il termine assegnato per regolarizzare la posizione: da 2 a 12 milioni;
  • mancata o non corretta esecuzione delle procedure di autocontrollo, qualora a seguito dell'accertamento non sia stato rispettato il termine assegnato per regolarizzare la posizione: da 3 a 18 milioni;
  • mancato ritiro dal commercio di prodotti che possono costituire un rischio per la salute dei consumatori: da 10 a 60 milioni.

È comunque previsto l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da 600.000 a 60.000.000 nel caso in cui dal mancato rispetto delle prescrizioni o dal mancato ritiro dei prodotti dal commercio derivi pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti.

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http://www.csimprese-ca.net/uni/haccp-sanzioni.html - pagina aggiornata il 15.11.2000

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